Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19447 del 23 maggio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:19447PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del controllo sulla corretta applicazione della legge sostanziale e processuale, non può procedere a una nuova ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione, essendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile laddove i motivi si risolvano in una mera critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza evidenziare specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il giudice di legittimità, infatti, è tenuto a verificare la coerenza logica del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, senza poter sostituire la propria valutazione a quella compiuta in sede di cognizione piena. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile laddove i motivi si risolvano in una mera critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza evidenziare specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il giudice di legittimità, infatti, è tenuto a verificare la coerenza logica del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, senza poter sostituire la propria valutazione a quella compiuta in sede di cognizione piena.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

Avverso la sentenza emessa in data 29 Giugno 2011 dal Tribunale di patti, che li ha condannati alla pena di 400,00 euro di ammenda ciascuno in relazione al reato previsto dagli articoli 54 e 1161 codice navale marittima per avere abusivamente occupato una superficie di circa 70 mq di demanio marittimo realizzando una battuta di c…

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