Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza n. 544 del 2016

ECLI:IT:TARAQ:2016:544SENT

Massima

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Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, in assenza di prospettazione di un interesse diverso dall'annullamento dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo. Il Tribunale, pertanto, non entra nel merito della legittimità dell'atto impugnato, compensando le spese di giudizio in considerazione della definizione in rito della controversia e dichiarando l'irripetibilità del contributo unificato versato. La massima giuridica che può essere estratta dalla sentenza è la seguente: Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, in assenza di prospettazione di un interesse diverso dall'annullamento dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo. In tali casi, il giudice non entra nel merito della legittimità dell'atto, compensando le spese di giudizio in considerazione della definizione in rito della controversia e dichiarando l'irripetibilità del contributo unificato versato. Il principio di diritto affermato mira a evitare pronunce di merito su atti ormai privi di interesse per il ricorrente, privilegiando l'economia processuale e la concentrazione del contenzioso amministrativo su questioni effettivamente rilevanti. Tale principio si applica ogniqualvolta il ricorrente manifesti la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento dell'atto impugnato, senza prospettare la sussistenza di un interesse diverso meritevole di tutela giurisdizionale. In tali ipotesi, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite e dichiarando l'irripetibilità del contributo unificato, in considerazione della definizione in rito della controversia, senza entrare nel merito della legittimità dell'atto.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/10/2016

N. 00544/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00166/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2011, proposto da:
S.A.S. Stabilimento Balneare La Scogliera di ((omissis)) & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) C.F. CSTCRL62A10G482C, ((omissis)) C.F. DBNLVC73S28G482C, con domicilio eletto presso ((omissis)) in L'Aquila, via ((omissis)) 26 - Pile;

contro

Comune di Silvi in persona del Sindaco p-t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

S.A.S. Skipper di ((omissis)) & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) C.F. RSTNNN67P29E435H, ((omissis…

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