Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1193 del 26 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1193PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell'art. 5, L. 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 57, secondo comma, lettera b), c.p.p. la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro, ex art. 113 att. c.p.p., di fuochi di artificio operato da un istruttore della polizia municipale, in relazione al reato di cui all'art. 678 c.p.).

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