Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 1623 del 2018

ECLI:IT:TARPA:2018:1623SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione resistente abbia provveduto all'integrale esecuzione della sentenza precedentemente emessa dal giudice ordinario, anche con il pagamento delle spese di giudizio, compensando le spese del giudizio di ottemperanza. In tali casi, il giudice amministrativo non può che prendere atto dell'avvenuta esecuzione della pronuncia giurisdizionale, ordinando l'esecuzione della propria sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'adempimento spontaneo e integrale da parte dell'amministrazione dell'obbligo di esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel successivo giudizio di ottemperanza, con conseguente compensazione delle spese di tale ultimo giudizio. Il giudice amministrativo, in tale ipotesi, non può che prendere atto dell'avvenuta esecuzione della pronuncia giurisdizionale e dichiarare la cessazione della materia del contendere, ordinandone l'esecuzione. Tale principio si fonda sulla finalità del giudizio di ottemperanza, che è quella di assicurare l'effettiva esecuzione della sentenza precedentemente emessa, venendo meno la ragione stessa del giudizio una volta che l'amministrazione abbia spontaneamente adempiuto all'obbligo di esecuzione. La massima giuridica che sintetizza il principio di diritto espresso dalla sentenza è la seguente: Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione resistente abbia provveduto all'integrale esecuzione spontanea della precedente sentenza passata in giudicato, anche con il pagamento delle spese di giudizio, compensando le spese del giudizio di ottemperanza. In tali casi, il giudice amministrativo non può che prendere atto dell'avvenuta esecuzione della pronuncia giurisdizionale, ordinandone l'esecuzione della propria sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/07/2018

N. 01623/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02086/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2086 del 2017, proposto da
TURA ((omissis)), SANDOVALLI Pietra, SANDOVALLI Provvidenza, SANDOVALLI Michele, LICANDRO Erminia, SANDOVALLI Laura, SANDOVALLI Angelo, SANDOVALLI ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Galletti n.111;

contro

Azienda Ospedaliera “((omissis))-Cervello” di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, viale St…

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