Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8135 del 2 marzo 2012

ECLI:IT:CASS:2012:8135PEN

Massima

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Il provvedimento di confisca adottato ai sensi della legge n. 575 del 1965, art. 2-ter, comma 3, è suscettibile di revoca ex tunc, ai sensi della legge n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, soltanto quando sia affetto da invalidità genetica e debba essere rimosso per rendere effettivo il diritto costituzionalmente garantito alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando a tale riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione patrimoniale, che non esclude la possibilità di restituzione del bene confiscato all'avente diritto o di forme riparatorie della perdita patrimoniale ingiustamente subita. Tale istituto, di elaborazione giurisprudenziale, si muove nell'ambito del rimedio straordinario della revisione del giudicato penale di condanna, sicché non può costituire nuova prova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati e delibati nel procedimento di prevenzione, traducendosi in un mero apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute. L'alveo entro cui è consentita la revoca della misura patrimoniale è dunque concettualmente ragguagliato alla straordinarietà del rimedio e ai fini che esso deve soddisfare, restando ontologicamente incompatibile con tale istituto qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, poiché altrimenti le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum. Il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28) ha espressamente previsto l'istituto della "revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione può essere richiesto, nelle forme previste dall'art. 630 c.p.p., soltanto in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento, quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca, ovvero quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 8/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/09/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta G. che ha chiesto dichiararsi inammissibilita' del ricorso.

OSSERVA

Con decreto del 16 settembre 2011, la Corte di appello di Palermo, in riforma del decreto emesso dal Tribunale della medesima citta…

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