Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19565 del 29 settembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:19565CIV

Massima

Massima ufficiale
La falsità della firma di emittenza di unassegno bancario non.crea alcuna obbligazione cartolare a carico dell'autore apparente di essa(art. 10 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), nè ordine o delega di pagamento alla banca trattaria. Pertanto questa non.può, venuta a conoscenza della falsità della firma, riversare il corrispondente importo sul conto del correntista estinguendone la corrispondente provvista, ma, avendone la legittimazione inqualità di "solvens", può ripetere l'indebito oggettivo dall'"accipiens", salvo poi rivalersi degli eventuali danni nei confronti del correntista, se sussiste la sua colpa secondo i principi generali e secondo la convenzione di assegno(che lo obbliga tra l' altro a custodire conogni diligenza il carnet e a denunziarne senza ritardo alla banca il furto o lo smarrimento) e se sussiste la diligenza professionale del banchiere (che lo obbliga a confrontare la firma del traente conlo specimen.depositato).

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