Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1491 del 2013

ECLI:IT:TARMI:2013:1491SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso, il giudice amministrativo è tenuto a prendere atto di tale dichiarazione e a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sostanziali dedotte. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione del venir meno dell'interesse originario della parte ricorrente. Il giudice amministrativo, una volta accertato il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, non può entrare nel merito della controversia, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Tale principio trova applicazione sia nei casi in cui la parte ricorrente rinunci espressamente alla prosecuzione del giudizio, sia in ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse per fatti o circostanze intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso. In entrambe le ipotesi, il giudice è tenuto a prendere atto del venir meno dell'interesse originario della parte ricorrente e a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza poter esaminare nel merito le questioni dedotte. La compensazione delle spese di lite rappresenta una conseguenza logica di tale declaratoria di improcedibilità, in considerazione del fatto che il giudizio non può essere definito nel merito.

Sentenza completa

N. 01632/2010
REG.RIC.

N. 01491/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01632/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2010, proposto da:
Consorzio Hcm in Prorio e Per Ati con Csm Cooperativa Sociale Monzese Onlus, Pallium Coop. Sociale Onlus, Coop. Hcm, rappresentate e difese dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Milano, c/o Segreteria T.A.R.

contro

((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Milano, via A. di Rudini, 16

per l'annullamento

- del processo verbale delle operazioni di gara n. 4 del 30 giugno 2010, afferente alla procedura negoziata indetta dalla resistente per l'affidamento del "serv…

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