Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5568 del 12 gennaio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5568PEN

Massima

Massima ufficiale
I benefici previsti dalla legge 18 febbraio 1987 n. 34 sono applicabili, indipendentemente dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, ogni volta che il delitto sia comunque connotato da finalita` di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Ne deriva che l'applicazione di detti benefici da parte del giudice dell'esecuzione e` condizionata dall'interpretazione del giudicato mediante una indagine finalizzata alla ricerca di elementi connessi alla qualificazione della condotta criminosa (terroristica od eversiva).

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