Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4974 del 7 febbraio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:4974PEN

Massima

Massima ufficiale
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli), sia successivamente condannato in primo ed in secondo grado per il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), considerato che il mutamento del fatto, rilevante ex art. 521 cod. proc. pen., richiede una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, che determini un reale pregiudizio dei diritti della difesa, pregiudizio che non sussiste nel caso in cui il soggetto rinviato a giudizio per rispondere dell'alterazione dello strumento utilizzato per apporre un'impronta su di un documento sia poi condannato per avere alterato l'impronta (e non lo strumento) e cioè per l'ipotesi meno grave di cui all'art. 469 cod. pen..

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