ECLI:IT:CASS:2002:35135PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Perugia ha rigettato l'appello proposto da S. S. avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari di Terni aveva sostituito la misura carceraria, applicatagli per il delitto di rissa aggravata, con la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Ricorre per cassazione S. S.: lamenta che non siano state indicate le ragioni del ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari e che erroneamente il tribunale abbia escluso la possibilità di annullare per vizio di motivazione l'ordinanza impugnata. Il ricorso è inammissibile. E' ormai indiscusso, invero, nella giurisprudenza di questa Corte che "al giudizio di appello ex art. 310 c. p.p. si applicano le regole generali di tale mezzo di gravame previste dagli artt. 593 - 605 c. p.p. per il giudizio di cognizione" con la conseguenza che "se manchi di motivazione l&…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.