Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35135 del 18 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:35135PEN

Massima

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Il giudice di appello, in sede di riesame di un provvedimento cautelare, può colmare eventuali lacune motivazionali dell'ordinanza impugnata senza annullarla, in quanto il potere di annullamento per vizio di motivazione spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione. Pertanto, il tribunale del riesame è legittimato a sostituire una misura cautelare più grave con una meno afflittiva, qualora ritenga, sulla base degli atti di indagine, che sussistano i presupposti probatori per l'applicazione di quest'ultima, senza che ciò comporti un vizio di motivazione del provvedimento. Tale principio si fonda sulla natura del giudizio di appello, che segue le regole generali previste per tale mezzo di gravame, e sulla ripartizione dei poteri di controllo tra il tribunale del riesame e la Corte di Cassazione, la quale è l'unica titolare del potere di annullamento per carenza di motivazione. In tal modo, si garantisce un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di tutela cautelare e il rispetto delle garanzie difensive, evitando che il tribunale del riesame sia costretto a procedere all'annullamento del provvedimento per vizi motivazionali, laddove possa comunque riesaminare nel merito la misura applicata e, se del caso, sostituirla con una meno afflittiva.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Perugia ha rigettato l'appello proposto da S. S. avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari di Terni aveva sostituito la misura carceraria, applicatagli per il delitto di rissa aggravata, con la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Ricorre per cassazione S. S.: lamenta che non siano state indicate le ragioni del ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari e che erroneamente il tribunale abbia escluso la possibilità di annullare per vizio di motivazione l'ordinanza impugnata. Il ricorso è inammissibile. E' ormai indiscusso, invero, nella giurisprudenza di questa Corte che "al giudizio di appello ex art. 310 c. p.p. si applicano le regole generali di tale mezzo di gravame previste dagli artt. 593 - 605 c. p.p. per il giudizio di cognizione" con la conseguenza che "se manchi di motivazione l&…

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