Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5804 del 14 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5804PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia sono del tutto irrilevanti i motivi della falsa incolpazione e i fini propostisi dall'autore, tra i quali, in particolare, quello di scagionarsi da un'accusa.

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