Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6301 del 6 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:6301PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si deve continuare a tenere conto della pena pecuniaria secondo un sistema di calcolo astratto ex art. 163 cod. pen., benché non ne sia più consentita la conversione.

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