Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2546 del 19 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2546PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche a seguito delle sentenze n. 225 del 1975 e n. 155 del 1984 della corte costituzionale per potere nuovamente godere del beneficio della non menzione è necessario che i reati, per cui si procede, siano anteriori alla condanna in relazione alla quale fu già concesso il beneficio. Quando, invece, sussista un precedente penale, di qualsiasi natura e vengono poi commessi ulteriori reati, successivamente alla prima condanna, il beneficio stesso non può mai essere concesso.

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