Cassazione penale Sez. V sentenza n. 166 del 24 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:166PEN

Massima

Massima ufficiale
Per l'espresso disposto dall'art. 409, sesto comma, c. p.p., l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in presenza di opposizione della persona offesa dal reato, e` ricorribile per cassazione solo nei casi di nullita` previsti dall'art. 127, quinto comma dello stesso codice, da cio` deriva che non sono consentiti i motivi di ricorso contemplati dall'art. 606, ad eccezione di quelli di cui alla lett. c, prima parte, del primo comma di tale articolo ed esclusivamente per l'ipotesi d`inosservanza dell'art. 127, primo, terzo e quarto comma. E`, quindi, inammissibile, a norma dell'art. 606, terzo comma, che commina una simile sanzione per il ricorso proposto per motivi diversi da quelli consentiti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione che si fondi su motivi diversi.  conforme: Sen 27/05/1991 1542 sez 6 Pen

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