Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 16288 del 2007

ECLI:IT:TARNA:2007:16288SENT

Massima

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La mera presentazione di un'istanza di condono edilizio non autorizza la prosecuzione di lavori abusivi, i quali, fino all'eventuale sanatoria, devono comunque ritenersi illegittimi. Ciò in quanto, da un lato, è necessario l'acquisizione del parere delle autorità competenti ai sensi della legge n. 724 del 1994, e, dall'altro, laddove l'opera realizzata ricada in zona di rilevante interesse urbanistico e ambientale, è inapplicabile il meccanismo del silenzio-assenso, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 47 del 1985 richiamate dalla normativa sul condono. Pertanto, in tali casi, l'amministrazione può legittimamente esercitare il proprio potere sanzionatorio, ordinando la demolizione delle opere abusive, a prescindere dalla pendenza di una pratica di condono, in quanto la semplice presentazione della relativa istanza non fa venir meno il carattere abusivo delle costruzioni realizzate. La massima si fonda sul principio di legalità dell'attività amministrativa, in base al quale l'esercizio dei poteri pubblici deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, a tutela dell'interesse pubblico, senza che la mera richiesta di sanatoria possa costituire un fattore impeditivo all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI

Sezione VI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7282 del 1997 proposto da:
Cr. Co. rappresentato e difeso da: Avv.to Ug. No. con studio in Fo. e quindi da intendersi legalmente domiciliato presso Segreteria TAR
RICORRENTE
contro
COMUNE DI Fo. in persona del Sindaco p.t.
non costituitosi in giudizio
RESISTENTE
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione di:
ordinanza del Sindaco del Comune di Fo. n. (...) del 4 giugno del 1997 con la quale si ordinava a Cr. Co. di demolire, a sua cura e spese e nel termine di giorni 90 dalla data di notifica le opere realizzate abusivamente in Fo., località Za. e consistenti nella continuazione di lavori al manufatto posto al primo piano della superficie di circa mq. 37,50 oggetto di sequestro in data 23 settembre 1988 e dissequestrato in data 3.12.1991;
Vi…

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