Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1007 del 28 gennaio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:1007CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, il processo che si celebra dinanzi alla sezione disciplinare del CSM a seguito dell'annullamento della precedente sentenza da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, si connota, come ogni giudizio di rinvio, per il suo carattere chiuso, sicché alle parti è inibita ogni ulteriore attività assertiva e probatoria, non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di cassazione, e il giudice di rinvio è vincolato non solo in ordine ai principi di diritto affermati dalla sentenza di legittimità, ma anche ai presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente; ne consegue che viola il suddetto principio la sentenza della sezione disciplinare che, lungi dal limitarsi a risolvere la questione rimessagli in base ai criteri indicati nella pronuncia rescindente, ammetta lo svolgimento di una nuova fase probatoria rivolta all'accertamento di fatti già in precedenza appurati e costituenti il presupposto del principio di diritto affermato.

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