ECLI:IT:TARLAZ:2001:1244SENT
DIRITTO
Omissis.
Con i primi tre motivi i ricorrenti assumono sostanzialmente il difetto di istruttoria e motivazione dell'atto per il profilo della mancata valutazione dell'interesse pubblico alla demolizione nonché della mancata previa acquisizione dei pareri di organi tecnici.
Tali argomentazioni sono palesemente infondate.
Il presupposto per l'adozione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, a seguito della entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, è rimesso solamente alla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità, ovvero in assenza (come nel caso che occupa) della concessione ad edificare, con la conseguenza che ove ricorrano i predetti requisiti il provvedimento demolitorio è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione consistente nell'ordinato assetto urbanistico…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.