Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10344 del 3 dicembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:10344PEN

Massima

Massima ufficiale
L' art. 7, comma secondo, del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154 pur avendo introdotto una deroga al principio della non retroattivita` delle disposizioni penali finanziarie fissate dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consente l'applicazione delle norme successive piu` favorevoli in relazione a violazioni commesse sotto la vigenza di quelle precedenti solo se si provveda alla regolarizzazione nei modi indicati dal successivo art. 8; vale a dire alla definizione amministrativa mediante il pagamento dell'importo dovuto entro il 31 luglio 1991. (Nella fattispecie, l'imputato, condannato per il delitto di cui all'art. 2, comma secondo, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1982, n. 516, accertato nell'ottobre 1991, per avere, nella qualita`, omesso di versare all'erario ritenute di acconto per complessive lire 10.401.000, da lui effettuate nel 1985, aveva dedotto che, poiche` tale ammontare era compreso tra i dieci e i venticinque milioni, doveva rispondere di reato contravvenzionale, punito con pena alternativa, dovendo trovare applicazione la nuova normativa piu` favorevole risultante dalle modifiche apportate al citato art. 2 D.L. 1982, n. 429, convertito nella legge n. 516 del 1982 dall'art. 3 D.L. 1991, n. 83, come convertito nella legge 1991, n. 154, applicabile per il disposto dell'art. 7, comma secondo, D.L. n. 83 menzionato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il prevenuto dovesse rispondere di delitto, essendo state le ritenute di acconto versate il 15 marzo 1993.

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