Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1487 del 2017

ECLI:IT:TARBS:2017:1487SENT

Massima

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Il Comune non può imporre un canone patrimoniale non ricognitorio, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), in aggiunta alla TOSAP/COSAP dovuta per l'occupazione permanente di strade e relative fasce di rispetto, in quanto: 1. La disciplina della TOSAP/COSAP, di cui all'art. 63 del d.lgs. 446/1997, è speciale e prevalente rispetto a quella del canone non ricognitorio previsto dal Codice della strada. Il Comune può scegliere tra l'applicazione della TOSAP/COSAP o del canone, ma non può cumulare i due prelievi, essendo il presupposto impositivo il medesimo (l'occupazione di suolo pubblico). Dall'importo complessivo del canone o della tassa deve essere detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge per la medesima occupazione. 2. L'imposizione del canone non ricognitorio, in assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 67 del DPR 495/1992 per l'attuazione dell'art. 27 del Codice della strada, è illegittima, in quanto il Comune non ha effettuato l'istruttoria necessaria per individuare la quota del costo di manutenzione delle strade riferibile all'esclusivo vantaggio dei gestori dei servizi a rete. 3. Il regolamento comunale che prevede l'applicazione generalizzata del canone non ricognitorio, senza tener conto delle peculiarità di ciascun rapporto concessorio, viola il principio di cui all'art. 27 del Codice della strada, che impone di parametrare l'an e il quantum del canone alle caratteristiche specifiche del singolo rapporto di utilizzazione del bene pubblico. 4. L'applicazione retroattiva e unilaterale del canone non ricognitorio a rapporti concessori di natura convenzionale, come quello in essere tra il Comune e la ricorrente, viola il principio che impone la modifica del titolo concessorio sulla base di un nuovo accordo tra le parti.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/12/2017

N. 01487/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2014, proposto da:
((omissis)) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia, presso lo studio ((omissis)), via Monti, 2/A;

contro

Comune di Malegno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 31 del 28/9/2013, di approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio;

- della nota del 5 novembre 2013, con cui la ricorrente è stata informata dell’adozione del r…

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