Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24453 del 28 giugno 2010

ECLI:IT:CASS:2010:24453PEN

Massima

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La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere legittimamente applicata nei confronti di un soggetto qualificato come socialmente pericoloso sulla base di elementi quali precedenti penali, frequentazioni con soggetti operanti nel circuito mafioso, condanne per reati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena di pericolosi latitanti, nonché contiguità e appartenenza accertata a "Cosa Nostra". La custodia cautelare sofferta per tali reati, anche se condonata, non è fungibile con la durata della misura di prevenzione, in quanto quest'ultima presuppone una valutazione di pericolosità sociale autonoma e distinta dalla responsabilità penale accertata in sede giudiziaria. La proposta del Questore di applicazione della misura di prevenzione non deve necessariamente essere preceduta dall'avviso orale, qualora il giudizio di prevenzione si fondi sulla pericolosità qualificata del soggetto. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è limitato alla verifica della coerenza, completezza e ragionevolezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice, senza possibilità di censurare la valutazione nel merito della pericolosità sociale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. FAZIO ((omissis)) - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BU. MA. N. IL (OMESSO);

avverso il decreto n. 32/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 08/05/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;

lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte d'Appello di Palermo, con decreto 8/5/2009, confermava quello in data 13/10/2008, del Tribunale di Trapani, che aveva sottoposto Bu.Ma. , ai sensi della Legge n. 575 del 1965, alla misur…

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