Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1686 del 24 marzo 1981

ECLI:IT:CASS:1981:1686CIV

Massima

Massima ufficiale
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, deve essere notificato a pena d'inammissibilità, ed in unico termine, con conseguente preclusione della possibilità di successiva integrazione del contraddittorio, a tutte le parti, e, pertanto, anche al procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualità di litisconsorte necessario (art 66 del rd 22 gennaio 1934 n 37).

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