ECLI:IT:CASS:2001:44659PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 21 settembre 2000, la Corte di Appello di Trento condannava P. F. alla pena di L. 6.500.000 di ammenda (così sostituita la pena di mesi 2 di arresto e L. 2.000.000 di ammenda) per il reato di cui agli artt. 5, lettera c, e 6 legge 283/62.
L'imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione rilevando: 1) la nullità del decreto di citazione a giudizio perché nell'imputazione non era specificato a quali certificati di analisi veniva fatto riferimento; 2) la inutilizzabilità della prova in quanto non era stato dato l'avviso all'indagato della prima analisi eseguita sui campioni in sequestro; 3) che era stato ritenuto il superamento dei limiti della qualità dei prodotti ma che ciò non comportava il cattivo stato di conservazione degli stessi.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sub I
La mancata specificazione dei certificati del…
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