Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5922 del 26 giugno 1996

ECLI:IT:CASS:1996:5922CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di confezionamento, etichettatura e pubblicita` dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, a norma dell'art. 12 del d.P.R. n. 322 del 1982 (successivamente abrogato dall'art. 29 del d.P.R. n. 109 del 1992) l'esigenza di completa informazione del destinatario mediato dei prodotti (il grossista o l'impresa di trasformazione) e` soddisfatta sia dalla presenza delle prescritte indicazioni sui soli documenti di vendita, sia dalla presenza delle stesse sulle etichette che, eventualmente, siano state apposte dal produttore sull'imballaggio e sugli involucri avvolgenti i singoli prodotti (nella specie, e` stato ritenuto legittimo il comportamento di una associazione produttrice di limoni che indicava il trattamento del prodotto con additivi sia sulla cassetta di legno contenenti i frutti, sia sulle singole veline che avvolgevano ognuno di essi, omettendo, invece, l'indicazione sui documenti accompagnatori della merce).   da vedere: Sen 17/10/1995 10821 sez 1 Civ

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