Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20229 del 31 luglio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:20229CIV

Massima

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Il contratto di appalto si caratterizza per la realizzazione di un'opera o di un servizio a fronte di un corrispettivo, con assunzione del rischio dell'esecuzione da parte dell'appaltatore. La mera indicazione nelle fatture della "fornitura materiale e posa in opera" non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto di appalto, essendo necessario accertare la presenza di elementi quali la determinazione del compenso, la descrizione dettagliata dell'opera da realizzare e l'assunzione del rischio da parte dell'esecutore. In assenza di tali elementi, non può ritenersi provata la conclusione di un contratto di appalto, con la conseguente impossibilità di far valere i rimedi previsti per i vizi dell'opera, come l'azione di cui all'art. 1669 c.c. L'onere della prova dell'esistenza del contratto di appalto grava sulla parte che lo allega, non potendo essere surrogato da una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata solo all'accertamento dei vizi dell'opera. Inoltre, la mancata comparizione della parte convenuta all'interrogatorio formale, pur costituendo un argomento indiziario, non è di per sé sufficiente a dimostrare la conclusione del contratto, in assenza di altri elementi probatori. Infine, il giuramento decisorio, se formulato in modo da non offrire all'altra parte un'alternativa utile, è inammissibile, in quanto non consente di risolvere la controversia in modo equo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9660-2014 proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), residente in (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. (OMISSIS) di Pavia, come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 2113/2012 emessa dal TRIBUNALE DI BERGAMO in data 29/10/2012, nonche' l'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. adottata dalla …

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