Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 614 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:614SENB

Massima

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Il mero deposito di una domanda di condono edilizio non autorizza la prosecuzione di lavori abusivi, i quali, fino all'eventuale accoglimento della richiesta di sanatoria, devono ritenersi comunque illegittimi, con conseguente obbligo per il Comune di ordinarne la demolizione. Ciò vale anche per gli interventi successivi, quali opere di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione o realizzazione di pertinenze, in quanto strutturalmente inerenti all'opera principale abusiva. L'unica possibilità di completare i lavori, in pendenza della domanda di condono, è quella prevista dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985, che consente il proseguimento "sotto la propria responsabilità" e previa notifica al Comune, con allegazione di perizia giurata o documentazione avente data certa sullo stato dei lavori abusivi, ma solo per le opere di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e non comprese tra quelle indicate nell'art. 33 della medesima legge, ovvero non suscettibili di sanatoria in quanto incidenti su aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta. Pertanto, l'ordinanza di demolizione è legittimamente fondata sul carattere abusivo delle opere realizzate, a prescindere dalla loro modestia, in quanto le stesse ripetono le medesime caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui ineriscono, salvo che la stessa non sia stata previamente condonata. Il richiamo al regime normativo delle pertinenze è irrilevante, atteso che tale disciplina si riferisce ad opere pertinenziali rispetto ad immobili legittimamente edificati, laddove l'immobile de quo è stato realizzato in forza di plurimi interventi edificatori sine titulo, per i quali sono state presentate istanze di condono non ancora esitate e che, fino alla definizione in senso positivo delle stesse, devono intendersi abusivi.

Sentenza completa

N. 05249/2012
REG.RIC.

N. 00614/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05249/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5249 del 2012, proposto da:
Antonio Irtini e Di Palma Carolina, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Circiello, con domicilio eletto presso Giuseppe Romano in Napoli, via S. Ferrara,9 - Bagnoli;

contro

Comune di Sant'Antonio Abate in persona del Sindaco pro tempore (n.c.) .;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dell'ordinanza di demolizione n.107/2012 del comune di Sant'Antonio Abate

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

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