Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25163 del 2 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:25163PEN

Massima

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La falsità ideologica in atti pubblici della pubblica amministrazione è configurabile quando vengano operate, esplicitamente o implicitamente, attestazioni inveritiere su presupposti di fatto o procedimentali dell'atto stesso, anche se a contenuto negoziale o dispositivo, in quanto tali falsità si proiettano inscindibilmente sulla deliberazione che è attestazione unitaria della volontà del soggetto pubblico di addivenire ad una determinata soluzione in rapporto ad una data situazione. Ai fini della responsabilità per falso determinato tramite inganno ex art. 48 c.p., è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la volontarietà dell'azione causalmente e consapevolmente correlata all'induzione in errore di colui che sarà l'autore immediato, essendo irrilevante l'eventuale consapevolezza della parzialità o meno dell'atto e quindi dell'intento di nuocere a taluno. L'attività di controllo dell'organo di controllo, quale il CO.RE.CO., sugli atti degli enti locali non ha carattere discrezionale ma natura di attestazione di conformità dell'atto controllato ai principi giuridici ed alle previsioni normative, sicché è configurabile il reato di falso in relazione alla medesima.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con sentenza 11.12.98 il Tribunale di Roma proscioglieva per intervenuta prescrizione B. G., presidente effettivo del comitato di gestione del Policlinico Casilino e S. P., presidente di fatto del suddetto comitato, dall'imputazione di abuso di ufficio di cui al capo A, per avere, con più azioni volte ad escludere P. A. dalla possibilità di incarico direttivo nel suddetto Policlinico, nominato un altro primario, con iter procedimentale illegittimo; dichiarava i medesimi colpevoli del reato di falso ex artt. 110, 48, 479 c.p. di cui al capo B commesso: 1) col fare apparire la delibera 23.5.91 n. 650, di approvazione della graduatoria dei primari del Policlinico Casilino per il conferimento dell'incarico provvisorio di direttore sanitario, come regolarmente pubblicata nonché con il dichiarare che la motivazione si basava su verbale dell'ufficio di direzione (come previsto dalla legge) in realtà inesistente, in tal modo inducendo in error…

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