Consiglio di Stato sentenza n. 2700 del 2005

ECLI:IT:CDS:2005:2700SENT

Massima

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La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte dell'appellante, in assenza di prova circa l'intervenuta soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio, deve essere interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, comportando l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio di diritto è che, in assenza di elementi che dimostrino l'effettiva soddisfazione della pretesa originaria, la mera dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte dell'appellante non è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio, ma deve essere interpretata come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse all'azione, rendendo improcedibile il gravame. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta l'appellante, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, non fornisca adeguata prova dell'avvenuta soddisfazione della pretesa originariamente azionata in giudizio, dovendosi in tal caso ritenere che sia venuto meno il suo interesse all'impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 4598 del 1999 proposto dal Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to An. An., elettivamente domiciliato in Ro., Lu. Fl. n. 46, presso lo studio Gi. Ma. Gr.;
contro
Gi. Fi., non costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
Mi. Fi., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del TAR Toscana-Firenze, Sezione II, n. 896 depositata il 7ottobre 1998;
Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
All'udienza pubblica del 19 aprile 2005, relatore il ((omissis));
Nessuno presente per le parti;
Considerato che con atto depositato presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 1 aprile 2005 l'appellante Comune ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del cont…

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