Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7854 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:7854SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di demolizione di un manufatto ritenuto abusivo è illegittimo se non preceduto dall'avvio del relativo procedimento con la comunicazione di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto tale adempimento costituisce un presupposto essenziale per l'esercizio del potere di autotutela demolitoria da parte della pubblica amministrazione. L'omissione di tale comunicazione, che deve consentire all'interessato di partecipare al procedimento e di far valere le proprie ragioni, determina l'illegittimità del provvedimento finale di demolizione, a prescindere dalla valutazione nel merito circa la sanabilità o meno delle opere realizzate. Il principio di partecipazione procedimentale, sancito dalla legge n. 241 del 1990, rappresenta una garanzia fondamentale per il cittadino nei confronti dell'esercizio dei poteri pubblici, in quanto consente di tutelare la propria sfera giuridica ed evitare l'adozione di provvedimenti che possano arrecargli un pregiudizio ingiustificato. Pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, quale presupposto essenziale per l'esercizio del potere di autotutela demolitoria, comporta l'annullamento del provvedimento finale di demolizione, a prescindere dalla valutazione nel merito circa la sanabilità o meno delle opere realizzate.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda
composto dai magistrati:
dott. ((omissis))
dott. ((omissis))
dott. ((omissis))
ha pronunciato, ai sensi del comma decimo dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall'a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell'a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma 1 dell'a. 9 della legge 205/2000, la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 8003/2005 registro generale promosso da:
CAPOZZOLI ANGELO, nato a S. ((omissis)) (NA) il 14 aprile 1947
difesa officiata: avvocato ((omissis))
domicilio: eletto in Napoli, vico II ((omissis)) alla Dogana, n. 9 c/o Studio Bergamo
CONTRO
il Comune di S. ((omissis)) (Napoli), in persona del sindaco p.t., non c. in g.
PER L'ANNULLAMENTO
dell'ordinanza del 16/09/2005, n. …

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