Consiglio di Stato sentenza n. 2481 del 2018

ECLI:IT:CDS:2018:2481SENT

Massima

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La realizzazione di una veranda, quale manufatto edilizio che comporta modifiche del volume e dei prospetti di un immobile preesistente, costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia che necessita del previo ottenimento del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La veranda, infatti, non integra una pertinenza urbanistica, in quanto non rappresenta un bene autonomo, accessorio rispetto all'immobile principale, ma piuttosto un nuovo locale autonomamente utilizzabile che si aggrega all'organismo edilizio preesistente, modificandone la sagoma, il volume e la superficie. Pertanto, in assenza del necessario titolo edilizio, il Comune è legittimato ad esercitare il proprio potere di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi, ordinando la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi, senza che assuma rilievo il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che il privato non può vantare un affidamento legittimo sulla mancata adozione tempestiva del provvedimento sanzionatorio. L'obbligo di motivazione del provvedimento di demolizione, previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, è assolto in modo adeguato mediante la descrizione dei presupposti di fatto, rappresentati dalla realizzazione dell'opera in assenza di titolo edilizio, senza che sia necessario il richiamo a specifiche norme regionali che disciplinano il potere sanzionatorio, la cui mancata o erronea indicazione non comporta l'illegittimità dell'atto, ove non sussistano dubbi in ordine alla sussumibilità della fattispecie in un determinato tipo normativo. Infine, l'esercizio del potere di vigilanza edilizia da parte del Comune non richiede l'acquisizione del parere obbligatorio della commissione locale per il paesaggio, previsto dalla legge regionale n. 22 del 2009, ove l'adozione del provvedimento sanzionatorio non sia motivata dalla sussistenza di un vincolo paesaggistico.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/04/2018

N. 02481/2018REG.PROV.COLL.

N. 06052/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6052 del 2014, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Roma, via Tacito, 23;

contro

Comune di Taggia, in persona del Comune
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), domiciliato,
ex
art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Consiglio di Stato n Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza 13 febbraio 2014, n. 269 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Genova, Sezione I.

Visti il ricorso in appello e i relativi alle…

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