Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11659 del 23 ottobre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:11659PEN

Massima

Massima ufficiale
L`obbligo della denuncia della detenzione di armi comuni da sparo  trova  la sua ratio nel porre l`autorita` di p.s.  o,  in mancanza,  i carabinieri, in condizioni di sapere  quante  e  quali  armi  si  trovino  nelle  rispettive circoscrizioni,  dove  ed  in  possesso  di quali persone,  al fine di poter eseguire in ogni momento  i  dovuti  controlli  od  adottare  gli  opportuni provvedimenti.   Pertanto,   non  basta  che  un  soggetto  qualsiasi  abbia proceduto alla denuncia di un`arma come detenuta in qualsivoglia  posto,  ma e`  necessario  che  vi  sia identita` tra il soggetto che ha proceduto alla denuncia dell`arma e quello che ne ha  la  concreta  disponibilita`  per  un tempo  giuridicamente apprezzabile,  anche se non ne sia il proprietario,  e che non sussista diversita`  del  luogo  di  detenzione  rispetto  a  quello denunciato.    conforme: [p84\01218] [p82\10728]

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