Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5057 del 29 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:5057CIV

Massima

Massima ufficiale
Secondo il principio espresso dall'art. 23, secondo comma del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie si applicano - come gia` nel previgente regime di cui al combinato disposto dell'art. 3 del R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928 e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 - ai fatti commessi quando le relative disposizioni di previsione erano in vigore, con la conseguenza della irretroattivita` della disposizione modificatrice successiva (che non disponga diversamente) sia essa sfavorevole o favorevole allo autore dell'illecito, senza che, in presenza di siffatta norma speciale, possa trovare applicazione il principio -contenuto nell'art. 2, secondo e terzo comma cod. pen. - dell'applicazione della norma successiva piu` favorevole all'incolpato. Pertanto le liberalizzazioni valutarie introdotte col D.M. 27 aprile 1990, non escludono la sanzionabilita` di comportamenti considerati illeciti dalla disciplina vigente all'epoca dei medesimi ed assoggettati alle suddette sanzioni.

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