Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2300 del 2018

ECLI:IT:TARCT:2018:2300SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di sospensione di una lottizzazione abusiva, di cui all'art. 18 della legge n. 47 del 1985, ha natura cautelare e carattere sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che per la sua adozione non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, ai fini della configurabilità della lottizzazione abusiva, l'intento lottizzatorio non può essere desunto in modo automatico dal mero frazionamento o dall'atto di divisione del terreno, essendo necessario accertare, sulla base di una pluralità di elementi indiziari, la volontà di realizzare un non consentito frazionamento dei suoli o di alterarne surrettiziamente la destinazione urbanistica in contrasto con gli strumenti vigenti. Pertanto, qualora le opere realizzate sui terreni siano compatibili con la vocazione agricola del fondo, non può ritenersi integrata la fattispecie della lottizzazione abusiva. Inoltre, l'omessa impugnazione del provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva da parte di taluni dei suoi destinatari non preclude la legittimazione e l'interesse ad agire degli altri comproprietari, in quanto la posizione di ciascuno di essi è scindibile in ragione della diversa presunta illegittimità che caratterizzerebbe la loro condotta. Infine, l'azione di risarcimento danni per responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo provvedimento rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che grava sul danneggiato l'onere di provare non solo il nesso di causalità tra l'atto illegittimo e il danno, ma anche l'esistenza e l'ammontare del danno stesso, non potendo il giudice procedere a una liquidazione equitativa in assenza di tali elementi probatori.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/12/2018

N. 02300/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03351/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3351 del 2001, proposto da
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)), ((omissis))', con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Messina, Segreteria;
((omissis)) non costituito in giudizio;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Segreteria;

Per l’annullamento

Previa sospensione cautelare degli effetti

Del provvedimento del Comune di Messina n.00951 del 30 maggio 200…

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