Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13350 del 11 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:13350PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 435 cod. proc. pen. 1930, in relazione all'art. 3 e 24 cost., per la esclusione del doppio grado di giurisdizione di merito nei confronti di un imputato giudicato in primo grado da un giudice superiore, anche dopo l'attribuzione alla corte di appello della cognizione dei reati di competenza sia del pretore sia del tribunale. Il principio del doppio grado di giurisdizione, infatti, non è costituzionalmente garantito e può essere escluso dal legislatore in considerazione di peculiari situazioni: sotto il profilo dell'art. 3 cost., l'esclusione trova razionale giustificazione nella collegialità del giudice dinanzi a cui è stato commesso il reato e nella esigenza di giungere rapidamente ad una decisione definitiva.

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