Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 35250 del 18 dicembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:35250CIV

Massima

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Il legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica, quale forma di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, è condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti: 1) la verità, anche solo putativa, dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; 2) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (pertinenza); 3) la correttezza formale dell'esposizione (continenza). Pertanto, la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio di tale diritto. Tuttavia, il giornalista non può limitarsi a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite, pena il divenire "dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato. Inoltre, il requisito della verità della notizia assume diversa connotazione a seconda che l'articolo riporti il contenuto di atti giudiziari ovvero riferisca indiscrezioni tratte da indagini in corso: nel primo caso è necessaria la fedele riproduzione del contenuto della fonte, mentre nel secondo è sufficiente che le indiscrezioni effettivamente vi siano, indipendentemente dal loro grado di aderenza agli atti di indagine presupposti. Infine, in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, il danno non patrimoniale, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
DIFFAMAZIONE A
MEZZO STAMPA
.
Dott. ((omissis)).ssa ((omissis)).ssa ((omissis)). ((omissis)). 14/12/2023 CC
Cron.
R.G.N. 28954/2022
Dott. ((omissis)) - rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 28954/2022 r.g. proposto da:
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. (Già Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a.), in
persona del procuratore speciale dott. ((omissis)), HAMAUI DANIELA, quale
direttore responsabile del settimanale “L’Espresso” all’epoca dei fatti, BONAZZI
FRANCESCO, tutti rappresentati e difesi, in forza di procure speciali allegate in calce
al ricorso, dagli ((omissis)) di Meana ed ((omissis)), presso il cui
studio elettivamente domiciliano in Roma, alla ((omissis)) n. 81.
-ricorrenti -
contro
LINGUITI ALDO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al
contro…

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