Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9223 del 26 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:9223PEN

Massima

Massima ufficiale
L'esposizione specifica dei motivi di impugnazione non richiede l'uso di formule sacramentali o una diffusa esposizione. Non basta, però, l'astratta enunciazione di una censura, ma è necessario che siano indicate le ragioni per le quali la censura investa, in concreto, il provvedimento impugnato, con la indicazione, anche se succinta, degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione, onde il giudice del gravame sia posto in grado di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al detto provvedimento.

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