Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37 del 29 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:37PEN

Massima

Massima ufficiale
L'incompatibilità, prevista dall'art. 61 cod. proc. pen., per il magistrato, che ha pronunciato o è concorso a pronunciare sentenza in un procedimento, a partecipare al giudizio negli ulteriori gradi è limitata per il giudice istruttore alla pronunzia dell'ordinanza di rinvio a giudizio, non sussiste pertanto alcuna incompatibilità per il giudice istruttore che abbia rigettato un'istanza di libertà provvisoria o disposto l'applicazione provvisoria di pene accessorie. Tali singoli provvedimenti non hanno infatti portata decisoria equiparabile all'ordinanza di rinvio a giudizio, sono adottati allo stato degli atti e sono suscettibili di revisione.

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