Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3475 del 31 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3475PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure cautelari personali, l'interrogatorio della persona arrestata o fermata, previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a pena di estinzione della misura cautelare applicata, non si rende necessario quando a tale incombente si sia provveduto, con le forme ed il contenuto propri di tale atto istruttorio, in sede di convalida dell'arresto o del fermo, giacché, in tale ipotesi risultano perfettamente realizzate anche le finalità di controllo e garanzia che presidiano quell'interrogatorio.

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