Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16422 del 4 agosto 2005

ECLI:IT:CASS:2005:16422CIV

Massima

Massima ufficiale
Atteso che, in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, in mancanza di un'esplicita scelta legislativa di segno contrario, l'art. 116 comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000 - comportante l'abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione contributiva totale o parziale o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale - è applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualunque forma di retroattività, restando irrilevante la data della notifica dell'ordinanza-ingiunzione. (Nel caso di specie, sia il fatto addebitato che l'ordinanza-ingiunzione erano anteriori alla norma più favorevole).

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