Cassazione penale Sez. I sentenza n. 873 del 22 gennaio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:873PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 Cod. pen. è caratterizzata da due elementi: l'intenzione dell'agente di eliminare, mediante la propria azione, una situazione di fatto ritenuta immorale o antisociale e la oggettiva conformità di tale valutazione alla morale ed ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato.

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