Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1060 del 2013

ECLI:IT:TARBS:2013:1060SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso il decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea di aree per la realizzazione di un metanodotto, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La mancata notifica del decreto di asservimento ad uno dei comproprietari non inficia la validità del provvedimento, in quanto ciascun comproprietario può autonomamente agire a tutela del bene comune entro il termine decadenziale. 2. Il richiamo erroneo, nelle premesse del provvedimento, a una normativa non pertinente (legge regionale sugli elettrodotti) è un mero refuso privo di rilevanza giuridica, essendo correttamente citata la normativa di riferimento. 3. L'avvio del procedimento espropriativo prima dell'entrata in vigore della legge regionale che ha attribuito le relative competenze alla Provincia non richiede un nuovo avvio del procedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. 4. Le scelte progettuali operate e la dichiarazione di pubblica utilità, divenute inoppugnabili per mancata impugnazione tempestiva, rendono legittimi gli atti successivi di attuazione, come il decreto di asservimento. 5. Il progetto è conforme alla normativa in materia di sicurezza, avendo debitamente considerato la vicinanza di un ossigenodotto e acquisito le necessarie autorizzazioni. 6. L'occupazione temporanea è espressamente prevista dalla legge e l'urgenza dell'opera è stata adeguatamente motivata. 7. Il decreto di asservimento non è illegittimo per la mancata allegazione della planimetria, né per la previsione di servitù a tempo indeterminato o per "cavi accessori", trattandosi di scelte tecniche rientranti nella discrezionalità amministrativa. 8. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla legittimità dell'opzione per un particolare procedimento di quantificazione dell'indennità, ma non sulla determinazione dell'indennità stessa. 9. In assenza di condotta illecita e di danno ingiusto, la domanda di risarcimento danni è infondata.

Sentenza completa

N. 00564/2007
REG.RIC.

N. 01060/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentate e difese dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso lo studio del primo, via Tosio, 11;

contro

Provincia di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso ((omissis)), piazza Paolo VI;
Snam Rete Gas S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. ((omissis)), via Solferino, 55;

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