Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27313 del 10 luglio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:27313PEN

Massima

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Il diritto di difesa dell'interessato nel procedimento di convalida delle misure di prevenzione volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dalla Legge n. 401 del 1989, articolo 6, richiede che sia assicurato un termine dilatorio di almeno 48 ore tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice, al fine di consentire all'interessato, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo. Tale termine, funzionalmente coordinato con le garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione per le misure limitative della libertà personale, è necessario per evitare che la facoltà di interloquire concessa all'interessato venga vanificata, interferendo con la definizione del procedimento di convalida, improntato all'immediatezza e alla celerità. Pertanto, l'ordinanza di convalida emessa in violazione di tale termine deve essere annullata senza rinvio, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del questore, in quanto una rinnovata convalida troverebbe l'ostacolo del termine di 48 ore ormai decorso. La cooperazione istituzionale tra questore e giudice, con il ritardo della comunicazione del decreto rispetto al momento della notifica all'interessato, consente di evitare che il termine per la convalida possa comprimere eccessivamente lo spazio temporale per l'esercizio del diritto di difesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO ((omissis)) - Presidente

Dott. LOMBARDI ((omissis)) - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 35/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 17/06/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

lette le conclusioni del PG Dott. MURA Antonio, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 17 giugno 2011, ore 14,45, il GIP del Tribunale di Milano ha convalida…

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