Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 25973 del 7 giugno 2018

ECLI:IT:CASS:2018:25973PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") è inammissibile per motivi non consentiti, in quanto l'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di impugnazione a specifiche ipotesi tassativamente previste dalla legge. Ciò in ragione della natura premiale e consensuale del rito speciale del patteggiamento, che esclude la possibilità di censurare la sentenza per vizi di motivazione o di immediato proscioglimento dell'imputato. La sentenza di patteggiamento, pertanto, può essere impugnata solo per specifici vizi formali o processuali, non per ragioni di merito, essendo il consenso dell'imputato elemento essenziale e imprescindibile per l'applicazione della pena concordata. Il principio di diritto che emerge è che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge, in quanto il consenso dell'imputato al rito speciale esclude la possibilità di censurare la decisione per ragioni di merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio - rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 25/09/2017 dal Tribunale di ((omissis));
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ((omissis));
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25/09/2017, il Tribunale di ((omissis)) ha applicato a (OMISSIS), ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., la pena di mesi sei di reclusione e Euro 400,00 di multa, in relazione al delitto di rice…

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