Cassazione penale Sez. I sentenza n. 452 del 28 aprile 1983
ECLI:IT:CASS:1983:452PEN
Massima
Massima ufficiale
Il giudice istruttore che con l'ordinanza di rinvio a giudizio ordina, per il reato per cui si procede, la cattura dell'imputato al quale era stata già concessa la libertà provvisoria, deve fornire adeguata motivazione sulle ragioni che consigliano l'adozione del nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, e ciò pur nell'ipotesi che per il reato predetto la legge imponga il mandato di cattura.
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