Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5709 del 19 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:5709CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di manifesti pubblicitari abusivamente installati, la disposizione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507 del 1993 fa conseguire alla contestazione dell'illecito sia la sanzione pecuniaria, sia l'obbligo di rimozione dei manifesti. Tale ordine di rimozione, intimando la cessazione di un'attività illecita, non costituisce sanzione accessoria, sicchè esso non è legato da una necessaria contestualità con la sanzione inflitta, ma può essere impartito con un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello che commina la sanzione.

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