Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 26281 del 25 novembre 2013

ECLI:IT:CASS:2013:26281CIV

Massima

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Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, declina la propria giurisdizione, deve indicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di declinatoria di giurisdizione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio. Il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, la questione di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, salve le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. Tuttavia, il conflitto di giurisdizione di ufficio, in quanto strettamente correlato al meccanismo della translatio iudicii, può essere sollevato solo dal giudice "indicato" come dotato di competenza giurisdizionale da quello per primo adito e non da diverso giudice davanti al quale l'interessato abbia ritenuto di riproporre la medesima propria pretesa, prescindendo dall'"indicazione" di quello originariamente investito. In tal caso, eventuali situazioni di conflitto (reale) negativo di giurisdizione possono essere ricomposte attraverso il diverso strumento della denuncia di conflitto a norma dell'articolo 362 c.p.c. Inoltre, la richiesta di regolamento di giurisdizione d'ufficio presuppone che la competenza sia stata declinata da un primo giudice e che la causa sia stata tempestivamente riassunta, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., dinnanzi al giudice designato; in mancanza di tale riassunzione, non attuandosi la "translatio iudicii", non è configurabile conflitto ed il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla sua competenza e non proporre regolamento di ufficio di competenza, che, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI ((omissis)) - ((omissis)) f.f.

Dott. LUCCIOLI ((omissis)) - Presidente di Sez.

Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24717-2012 per regolamento di giurisdizione d'ufficio proposto dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA con ordinanza n. 59/19/2012 depositata il 30/10/2012 nella causa tra:

(OMISSIS);

- ricorrente…

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