Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1418 del 27 gennaio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:1418CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, l'esercizio dell'azione disciplinare è consentito a ciascuno dei titolari dell'azione stessa (Ministro della giustizia o Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione) entro l'anno dalla conoscenza del fatto che ha dato luogo all'addebito, anche se è già decorso un anno dalla intervenuta conoscenza del medesimo fatto da parte dell'altro titolare dell'azione disciplinare (cfr. Corte cost., sentenza n. 196 del 1992).

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