ECLI:IT:TARNA:2002:6322SENT
VISTO l'art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza succintamente motivata", ove la stessa sia di agevole definizione. CONSIDERATO che il ricorso si rileva infondato, in quanto: - il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito del precedente provvedimento con il quale, in data 15.11.1999, il Comune di S. ha respinto la domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985, per le opere in questione, ed è quindi un atto dovuto per la repressione dell'abuso edilizio commesso; - avverso il suindicato provvedimento di diniego non risulta presentata tempestiva impugnazione; - il rilascio di una concessione o autorizzazione in sanatoria (accertamento di conformità), ai sensi dell…
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