Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6322 del 2002

ECLI:IT:TARNA:2002:6322SENT

Massima

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Il rilascio di una concessione o autorizzazione in sanatoria (accertamento di conformità) ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985 è possibile solo quando l'opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. L'ordine di demolizione di opere eseguite in assenza di concessione edilizia può essere emesso anche senza la previa adozione dell'ordine di sospensione dei lavori, in particolare se rinnovato dopo il rigetto della domanda di sanatoria presentata per le opere realizzate. L'ordine di demolizione di un immobile abusivo è un atto dovuto e consiste nel formale invito al trasgressore ad eliminare l'abuso, essendo prodromico alla valutazione e alle determinazioni che successivamente l'Amministrazione dovrà adottare nell'eventualità che il destinatario non ottemperi; pertanto, la valutazione circa la possibilità o meno di demolire l'opera abusiva e la conseguente scelta tra la demolizione d'ufficio e l'irrogazione della sanzione pecuniaria, nei casi in cui tale scelta è ammessa, attiene ad un momento e ad un procedimento successivo. Avverso il provvedimento di diniego della domanda di sanatoria, ove non impugnato tempestivamente, non è più possibile contestare la legittimità dell'ordine di demolizione successivamente emesso.

Sentenza completa

VISTO l'art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza succintamente motivata", ove la stessa sia di agevole definizione. CONSIDERATO che il ricorso si rileva infondato, in quanto: - il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito del precedente provvedimento con il quale, in data 15.11.1999, il Comune di S. ha respinto la domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985, per le opere in questione, ed è quindi un atto dovuto per la repressione dell'abuso edilizio commesso; - avverso il suindicato provvedimento di diniego non risulta presentata tempestiva impugnazione; - il rilascio di una concessione o autorizzazione in sanatoria (accertamento di conformità), ai sensi dell…

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