ECLI:IT:CASS:2002:25245PEN
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Spoleto, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza 11.2.2000, disattendeva la richiesta di revoca, per abolitio criminis, della sentenza di condanna per il delitto di oltraggio a p.u. emessa in data 20.2.1998 dal Pretore di Spoleto nei confronti del B., sostenendo che l'art. 18 della legge n. 205/99 non contempla l'ipotesi di abrogazione di cui all'art. 2/2° c.p., ma piuttosto un caso di successione di norme penali ex art. 2/3° c.p. e che, quindi, il fatto rimane penalmente rilevante, perché sussumibile nella fattispecie delineata dagli art. 594 e 61 n. 10 c.p.
Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, senza enunciare i motivi.
Il ricorso, pur formalmente inammissibile, deve ritenersi idoneo a sollecitare la cognizione di questa Corte, perché, come si dirà non può non prendersi atto dell'intervenuta abolitio criminis e quindi del venire meno di ogni potesti punitiva da parte dello Stato, con l'effetto…
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