Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22673 del 27 settembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:22673CIV

Massima

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Il contratto di appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo essere concluso anche per facta concludentia, sicché per darne dimostrazione in giudizio possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. L'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo ha l'onere di dare prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. La qualità di committente spetta a chi dia incarico ad un imprenditore per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il quale resta obbligato al pagamento del corrispettivo, e ciò va accertato sulla base di un'indagine di fatto rimessa al giudice di merito. La ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, è ravvisabile alla stregua di un'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione del debitore, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Laddove l'esecuzione dei lavori appaltati non risulti contestata dal committente, il giudice deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio al riguardo, essendo sufficiente l'accertamento dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. La fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, salvo che l'esecuzione dei lavori non risulti contestata dal committente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25459/2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
SOCIETA' (OMISSIS) SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1152/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della CORTE D&#…

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