Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1494 del 2 febbraio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:1494CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contratti di appalto pubblico relativi alla realizzazione di opere pubbliche, l'obbligatorietà della devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sostitutivo dell'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (che, prevedeva, invece, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria), è venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta (Corte cost., sentenza n. 152 del 1996), la quale comporta il ripristino della norma di cui al dettato originario del citato art. 47, immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, anche in sede di legittimità.

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